STATUTO
E' costituita in Genova, via Cordanieri 6, una associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata “A.S.T.R.O.1 Air Soft Team Rescue Op associazione sportiva dilettantistica, ONLUS”.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ART. 2: SCOPO
L’Associazione non ha fini di lucro. L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, unitario, libero, apolitico, aconfessionale senza alcuna distinzione di censo, di sesso, religiosa ed etnica. E’ amministrazione indipendente. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Al centro dell’attività dell’ Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale, le attività sportive, e tutte le iniziative idonee a favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale. L’Associazione ha, inoltre, per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connessa alla pratica del Soft Air intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del Soft Air. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di attrezzature sportive abilitate alla pratica del Soft Air,nonché lo svolgimento di attività didattica collaterale per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del Soft Air.
L’Associazione può : a) - aderire a tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono analoghe e similari finalità ; b) - stipulare convenzioni con Enti o Associazioni che perseguono finalità sportive, ricreative e culturali per regolamentare attività di comune interesse; c) - svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
ART. 3: NORMATIVA CONI E FEDERAZIONE
L'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della A.S.N.W.G. e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della A.S.N.W.G. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva, previa accettazione del Consiglio Direttivo.
Costituiscono quindi punti di riferimento del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
ART. 4: DOMANDA DI AMMISSIONE
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, salvo i casi descritti al successivo articolo 6 del presente Statuto.
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ART. 5: DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
ART.6: DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :
- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
L'associato radiato non può essere più ammesso.
ART. 7: QUOTE SOCIALI
Gli importi della quota di iscrizione e della quota contributiva dovuta dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche il tempo e le modalità di pagamento.
ART. 8: GLI ORGANI DEL’ASSOCIAZIONE
Gli organi
dell’Ass.ne che ne garantiscono il buon andamento sono:
a) -
l’Assemblea generale dei soci;
b) - il
Consiglio Direttivo;
c) - il
Presidente.
ART. 9: ASSEMBLEA
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
ART. 10: DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
ART.11: COMPITI DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o sms. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
ART.12: VALIDITA’ ASSEMBLEARE
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
ART.13: ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con mezzo lettera raccomandata, posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o sms almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
ART. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di undici e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente, il segretario con funzioni di tesoriere e due consiglieri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ART.15: DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
ART.16: CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza
formalità.
ART.17: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi
necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e)
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle
decisioni dell’assemblea dei soci.
ART.18: IL PRESIDENTE
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è
il legale rappresentante in ogni evenienza.
ART.19: IL
VICE-PRESIDENTE
Sono ammessi all’interno del Consiglio Direttivo due persone incaricate della
Vice-presidenza.
Il Vicepresidente all’interno dell’Associazione sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali
venga espressamente delegato.
Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione
ART. 22: ANNO SOCIALE
L'anno sociale e
l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ciascun anno [o diverso
periodo liberamente determinato dall’associazione].
ART. 23: PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono
costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai
proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
ART. 24: SEZIONI
L'Associazione potrà
costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali ma non ammette affiliazioni da parte di altri
gruppi.
ART. 25: CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Tutte le controversie
insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva autorità del Consiglio Direttivo, che dovrà decidere secondo
equità nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.
ART. 26: SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 27: MODIFICHE STATUTO / REGOLAMENTI
Le Modifiche allo Statuto devono essere approvate dall’Assemblea dei soci, convocata dal Presidente, alla quale siano presenti almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto di voto.
L’Ass.ne può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere approvati dall’Assemblea.
Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni è competente il Consiglio Direttivo.
ART. 28: RIMANDI
Per quanto non compreso nel presente statuto, che tutti i soci all’atto dell’iscrizione ribadiscono di accettare incondizionatamente, si farà riferimento a quanto stabilito in materia dall’art 36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'eventuale Associazione Nazionale di appartenenza ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
Il presente Statuto è composto da n. 28 (ventotto) articoli ed entra immediatamente in vigore.