Norme e Leggi

Decreto 9 agosto 2001 n° 362 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 231 del 4 ottobre 2001.

"Liberalizzazione delle armi ad aria compressa con potenze inferiori a 7,5J e ad avancarica"

Legge 18 aprile 1975 n° 110 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 105 del 21 aprile 1975.

"Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle minuzioni e degli

esplosivi"

Legge 21 febbraio 1990 n° 36 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 49 del 28 febbraio 1990.

"Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni

assimilati"

Circolare del 31 ottobre 1996 n° 559

"In materia di Soft Air - Tappo rosso"


Il campo di gioco

Per quanto riguarda il campo di gioco sono due i fondamentali problemi di cui si deve tener conto:

 

1. I permessi per l'utilizzo del campo

2. La messa in sicurezza dello stesso

 

I campi di gioco possono essere sia terreni privati che demaniali; se si tratta di terreni privati è sufficiente (e necessario) fare firmare, dal proprietario del terreno (anche se si tratta di uno dei giocatori stessi), una autorizzazione all'utilizzo del campo per l'attività che vi si deve svolgere. Tale permesso potrà essere così esibito in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Se si tratta invece di terreno demaniale deve essere il Comune a fornire la suddetta autorizzazione. Ci si può quindi recare presso gli uffici del Comune per richiedere o l'autorizzazione all'utilizzo di un determinato terreno, o l'assegnazione di un terreno su cui possano svolgersi le attività. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo del campo per svolgere in piena regolarità le partite di softair è necessario:

a. Avvertire con qualche giorno di anticipo (tramite fax o portando direttamente la comunicazione), le forze dell'ordine (Comando di Polizia o Carabinieri), informandole della data in cui avranno luogo le attività, nonchè del relativo trasporto delle ASG (importante soprattutto quando si intende giocare molto lontano dal proprio luogo di residenza).

b. Affiggere ai bordi del campo dei cartelli ben visibili che attestino lo svolgimento della partita. In questo modo si eviterà di mettere in allarme i passanti (che ignari potrebbero anche avvisare le forze dell'ordine, innestando un "procurato allarme" art.658 CP), e si eviterà che qualcuno acceda al campo di gioco sprovvisto delle necessarie protezioni.

Seguendo queste semplici procedure si può svolgere serenamente la nostra attività ludica senza rischiare di incappare in eventuali problemi.